La sicurezza sul lavoro in elearning (D.Lgs.81/08)
La sicurezza sul lavoro in elearning è ormai diventato un’espressione nota, secca, scontata, praticamente banale. Da quando la formazione obbligatoria, specifica per l’area della salute e sicurezza dei lavoratori, ha aperto al mercato dell’e-learning, il web è ricco di offerte a prezzi stracciati di corsi online standard, accreditati dai vari enti preposti, che si fanno una concorrenza spietata.
Una delle necessità più frequenti per le aziende che richiedono un intervento di formazione online è quello per implementare un corso sulla sicurezza sul lavoro destinato alle varie figure previste dalla legge, la cui formazione è obbligatoria, pena gravi sanzioni amministrative e penali. L’obbligo formativo nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro è davvero molto stringente e chiaro nella sua definizione: chi non forma e non informa i suoi lavoratori è sanzionato gravemente. Di recente il legislatore consente che buona parte delle tematiche da insegnare ai lavoratori possa essere impartita mediante formazione a distanza (FAD), purché siano rispettati alcuni requisiti.
E’ importante dunque conoscere la fonte legislativa di tutto questo, in modo che l’azienda si ponga in modo chiaro nei confronti dell’Instructional Designer e dell’esperto di contenuti e soddisfi in modo sufficiente i requisiti di legge, per non incorrere in sanzioni. Parliamo in particolare del D. Lgs. 81/08, che è il vero cardine del sistema della sicurezza sul lavoro italiana, un corpus di centinaia di norme e decine di allegati, che disciplina ogni aspetto della sicurezza sul posto di lavoro, sulla base anche di specifiche caratteristiche aziendali e dei rischi individuabili nelle varie mansioni dei lavoratori.
Per saperne di più: www.formediaconsulting.it
È importante l’art. 37 di questo decreto, che recita:
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Seguono poi ulteriori commi che dispongono obblighi simili per la formazione di altre figure aziendali importanti per la sicurezza. Ma il nodo centrale è presto detto: l’obbligo della formazione è a carico del datore di lavoro e le modalità di formazione sono stabilite con le parti sociali. Di fatto tali modalità sono disciplinate dall’accordo Stato-Regioni del 2011, di recente aggiornato dall’accordo Stato-Regioni del 2016. In parole povere, in questi documenti viene ammessa la possibilità di fare formazione a distanza, molto più economica e pratica di quella in presenza, in alcune circostanze e purché siano rispettati alcuni requisiti.
Eccoli:
- il corso FAD deve prevedere un programma didattico e dei materiali formalizzati;
- il corso FAD “può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione”;
- deve essere presente un esperto (nella qualità di tutor o di docente) per la gestione del percorso formativo. Inoltre, “tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati”;
- al termine del percorso in ordine alle modalità di valutazione “devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione ‘in itinere’ possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica”;
- il percorso formativo deve essere costituito da un numero di ore non inferiore a quello previsto dall’accordo o dalle legge e le lezioni devono essere divise per unità omogenee. In particolare “Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-Learning”;
- in ordine ai materiali didattici, essi devono essere realizzati utilizzando un linguaggio chiaro e adeguato per i destinatari del corso. Inoltre, “Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)”.
Le numerose richieste della legge possono essere soddisfatte solo con un sistema di formazione online adeguato, strutturato e configurato in modo professionale, e sotto la supervisione di un Instructional Designer professionista, il quale, nella qualità di project manager, coordina i vari aspetti del progetto (dalla produzione dei contenuti, ai sistemi di valutazione e tracciamento): questa non è un’attività che si improvvisa, dal momento che il mancato rispetto dei requisiti vanificherebbe il valore della formazione svolta e renderebbe nulli i titoli eventualmente rilasciati, esponendo l’azienda fruitrice ugualmente alle sanzioni previste. Tuttavia La FAD ha degli innumerevoli vantaggi, non solo sul piano economico, ma anche sul piano dell’efficacia, e attraverso una serie di strumenti, che io metto a disposizione, grazie alla mia esperienza sul campo, nel mio metodo eLearningVincente, l’azienda può investire in FAD soddisfacendo gli obblighi previsti, attraverso una continua assistenza e ottimizzando l’investimento non solo in chiave di “riparo dal rischio”, ma anche di efficacia e di ritorno in termini di produttività e sicurezza reale sul lavoro. Ricorda inoltre che anche per questo tipo di interventi sono estremamente utili le dieci strategie per un elearning vincente, di cui ho parlato in questo blog.
La formazione obbligatoria, per quanto obblighi le imprese a sostenere dei costi eticamente utili, può trasformarsi in un trampolino di lancio per l’aumento della produttività e la redditività nel medio-lungo periodo, ma va realizzata sotto l’occhio vigile di un professionista con esperienza sul campo, ossia un Instructional Designer che possa assicurarti un eLearning Vincente!
Spero che questi consigli sul come progettare corsi eLearning davvero efficaci ti siano utili. Come sempre, attendo qui sotto i tuoi commenti. Se ti serve una consulenza o un partner per la progettazione e sviluppo di contenuti eLearning, contattami pure! Oppure, puoi rispondere al breve sondaggio qui sotto.
Image credit: Designed by Freepik